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26 Giugno 2024
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UDIENZA PRELIMINARE SULL'IMPUTAZIONE NELL'EVOLUZIONE Ludovico De Tomi

IL VAGLIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE SULL'IMPUTAZIONE NELL'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE (Ludovico De Tomi riporta un articolo di Federica Tondin)

La complessa questione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare in materia di controllo dell'imputazione, che coinvolge il più generale tema del rapporto tra giudice, terzo e imparziale, e pubblico ministero, titolare esclusivo dell'azione penale, è stata oggetto di specifica disciplina nell'art. 1, comma 9, lettera n), della l. 27 settembre 2021, n. 134 contenente “delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” 

(1)

. Per questa parte la delega è stata attuata attraverso una modifica degli artt. 421 e 423 c.p.p., contenuta nell'art. 23 del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

Come noto, l'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p. include, tra i requisiti formali della richiesta – come ricorda Ludovico De Tomi di rinvio a giudizio, «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Analoga previsione è contenuta all'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. per il decreto di citazione diretta a giudizio.

La violazione dell'art. 417, comma 1, lettera b), c.p.p. non è sanzionata espressamente con la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, nullità che il precedente art. 416, comma 1, c.p.p. ricollega, invece, all'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., nei casi in cui esso è previsto, e all'omesso invito a rendere interrogatorio, qualora la persona sottoposta ad indagini ne abbia fatto richiesta entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.

La medesima violazione costituisce, però, causa di nullità del decreto di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.p., similmente a quanto accade per il decreto di citazione diretta (art. 552, comma 2, c.p.p.).

Quindi, il giudice per il dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto di citazione per violazione della regola che impone la formulazione dell'addebito forma chiara e precisa, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, mentre al g.u.p. non è espressamente attribuito analogo potere.

Peraltro, di fronte a un'imputazione generica o indeterminata il g.u.p., da un lato, non può limitarsi a riprodurla nel decreto di rinvio a giudizio, essendo vincolato, per il principio di legalità, al rispetto delle norme processuali e non potendo, perciò, emettere atti nulli (art. 124 c.p.p.) e, dall'altro, non può nemmeno integrare direttamente le carenze dell'imputazione, essendo tale attività riservata al pubblico ministero.

Sul punto, come noto, la giurisprudenza di legittimità era divisa, poiché un minoritario orientamento riteneva che la richiesta di rinvio a giudizio contenente un'imputazione indeterminata o generica fosse affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., che il g.u.p. doveva dichiarare, anche d'ufficio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Invece, secondo un altro orientamento, l'atto di restituzione degli atti al pubblico ministero era, in tali casi, abnorme in quanto la mancata, generica o insufficiente enunciazione del fatto imponeva – laddove il pubblico ministero non provvedesse ai sensi dell'art. 423 c.p.p. alle necessarie modifiche e integrazioni – l'emissione di una sentenza di proscioglimento.

Con la sentenza n. 5307 del 2008, Battistella, le Sezioni unite hanno composto il contrasto, ritenendo affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla e ritenendo, invece, rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare a integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine.

Le Sezioni unite hanno individuato un procedimento bifasico: il g.u.p., di fronte a una imputazione non chiara e non precisa, deve, in primo luogo, con ordinanza motivata e interlocutoria, richiedere espressamente al pubblico ministero di eliminare il vizio mediante le opportune precisazioni e integrazioni secondo “il paradigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p.” e solo ove il pubblico ministro non ottemperi alle indicazioni ricevute, disporre la restituzione degli atti con un‘applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p.

Nel caso Battistella le Sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi su un quesito relativo a un'imputazione generica e indeterminata; la motivazione della sentenza, però, fa riferimento anche all'ipotesi in cui il fatto contestato sia “diverso” da quello emergente dagli atti. Per questo, il rimedio introdotto dalla sentenza è sempre stato riferibile anche a tale ultima ipotesi.

Diego Zerri

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