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Lorenzo Rigoni, Fiscalista e Fondatore di Taxfocus.it
La stipula di un contratto di mutuo deve rispettare i requisiti di determinatezza e trasparenza. Tuttavia, l'assenza delle modalità di ammortamento e di capitalizzazione non rende nullo il contratto. Con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che i mutui alla francese, anche se privi delle indicazioni sulle modalità di ammortamento e di capitalizzazione, sono da considerarsi validi. Infatti, tali contratti rispettano i criteri di trasparenza e non comportano la loro nullità parziale.
Una signora di Salerno aveva contestato la validità di un mutuo a tasso fisso stipulato nel 2007, sostenendo che l'assenza di specifiche sul metodo di ammortamento alla francese e sul calcolo degli interessi violasse le regole di trasparenza contrattuale. Secondo la ricorrente, l'applicazione del mutuo alla francese con rate costanti, interessi decrescenti e capitale crescente violava le norme tra istituti di credito e clienti. Di conseguenza, aveva richiesto alla Banca Nazionale del Lavoro il rimborso degli interessi "indebitamente riscossi" sul suo mutuo da 80.000 euro, poiché riteneva che la capitalizzazione composta degli interessi avesse aumentato il costo del prestito.
Il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza di rinvio, aveva sottolineato la possibilità di diverse interpretazioni riguardo al tipo di accordo stipulato. Nel contratto non erano specificati né il piano di ammortamento né il regime di capitalizzazione composto degli interessi. Tuttavia, erano indicati l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle rate "costanti", il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAE (Tasso Annuo Effettivo).
Secondo le Sezioni Unite, il mutuo alla francese non rende nullo il contratto né indeterminato il tasso di interesse. La mancanza di chiarezza verso gli utenti può comportare delle responsabilità per l'istituto di credito, senza però invalidare il contratto. Le informazioni presenti nell'accordo sono risultate conformi alle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009. Gli istituti di credito devono fornire ai clienti un'informativa precontrattuale chiara e comprensibile, senza ricorrere a formule matematiche complesse che possano creare confusione.
Questa sentenza sottolinea l'importanza di fornire ai clienti informazioni chiare e accessibili, garantendo la validità dei contratti di mutuo anche in assenza di dettagli specifici sulle modalità di ammortamento e capitalizzazione. La trasparenza e la determinatezza delle regole restano principi fondamentali per tutelare sia gli istituti di credito sia i clienti, assicurando che i contratti siano chiari, equi e comprensibili.