TAXFOCUS
P.I. Dati societari © Copyright Privacy Garantita Tutti i diritti riservati Per la tua pubblicità sul sito: Privacy Garantita
Informativa sui cookie Privacy policy
22 Ottobre 2024 - I premi assicurativi pagati da una società per una polizza "Key-man", volta a coprire il rischio di morte del presidente del Consiglio di amministrazione, non possono essere dedotti dal reddito d'impresa. Secondo la Corte di Cassazione, non esiste una diretta causalità tra l'evento morte e l'attività aziendale, mancando quindi il requisito di inerenza. Questo principio è stato ribadito nella sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024.
Il contesto del caso
Il contenzioso ha avuto origine da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate, che ha recuperato maggiori imposte Ires, Irap e Iva relative all’anno 2009. La società, che aveva sottoscritto polizze "Key-man" per il suo presidente, con beneficiari i suoi familiari, ha impugnato la decisione di accertamento, portando la questione fino alla Corte di Cassazione dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria regionale della Campania.
La posizione della Cassazione
Nel rigettare il ricorso, la Corte ha evidenziato come la spesa per le polizze "Key-man" non sia riconducibile alla produzione di utili per l'impresa, né abbia un nesso diretto con l’attività aziendale. Anche se il presidente del CdA svolgeva un ruolo chiave, la spesa è considerata un costo non inerente, poiché il beneficio della polizza, in caso di evento assicurato, ricadrebbe esclusivamente sui familiari dell’assicurato, senza alcun effetto economico diretto sull'azienda.
Il principio di inerenza e la deducibilità delle spese
La Cassazione ha ribadito che i costi per assicurazioni sulla vita degli amministratori non possono essere dedotti ai sensi dell’art. 75 del TUIR, in quanto non sono rivolti alla produzione di reddito o al beneficio dei lavoratori. Questo principio era già stato espresso in precedenti sentenze (Cass. n. 19204 del 2017 e n. 28004 del 2009).
In conclusione, con la sentenza n. 24022/2024, la Corte di Cassazione ha confermato che i premi delle polizze "Key-man", sottoscritte a favore di amministratori con beneficiari i loro familiari o eredi, non sono deducibili per mancanza del requisito di inerenza all’attività aziendale.