Crisi di impresa e dell’insolvenza cosa fare?

Via libera alle disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Al recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 relativa alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali e a quella riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il disco verde ai tre Decreti legislativi (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ; recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali e recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale) è arrivato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2024.


Ma andiamo con ordine e illustriamo le novità contenuti nei tre testi dei provvedimenti. Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – Il decreto correttivo rubricato ”disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs 12 gennaio 20219, n. 14” rafforza lo strumento della composizione negoziata permettendo all’impresa di avere nuove opportunità per salvare la propria attività. Vieta alle banche – dopo l’accesso dell’impresa alla procedura – di sospendere le linee di credito concesse e classificare diversamente sulla Centrale rischi l’impresa, impedendo così di fatto che altri istituti di credito possano concedere nuove linee o non mantenere quelle esistenti necessarie a tutelare la continuità.
Il provvedimento in commento, prevede cambiamenti anche per le figure coinvolte nella procedura. Per quanto riguarda i gestori della crisi, non si parla più della loro iscrizione in un albo ma in un “semplice” elenco. Il professionista indipendente chiamato a fungere da esperto nell’attestare la veridicità dei dati e la fattibilità dei piani previsti dal Codice potrà essere tale solo se in possesso dei requisiti previsti all’art. 358 del Codice della crisi, e dunque un commercialista, un avvocato o un consulente del lavoro.
È previsto che gli enti pubblici, possano disporre del credito erariale e contributivo anche nella fase delle trattative private della composizione.
il quotidiano di Fiscal Focus del 11 Giugno 2024 – Pag. 4

Gli enti potranno pertanto accettare il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori nei casi in cui la proposta sia ritenuta più conveniente di una liquidazione giudiziale o di un concordato preventivo. Non si parla esplicitamente di una vera e propria transazione fiscale (sarà pur sempre necessario formalizzare l’intesa con i creditori pubblici), ma da più parti è considerata come una vantaggiosa novità.
Infine si potranno proporre:
stralci anche per i debiti verso enti pubblici;
la transazione fiscale e previdenziale, direttamente nella composizione negoziata della crisi di impresa, senza pertanto che sia necessario accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo.
Comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese –
Lo schema di D.lgs. approvato il 10 giugno scorso contiene la disciplina delle comunicazioni delle informazioni sull’imposta sul reddito che devono essere effettuate da parte di talune imprese e relative succursali. Sono tenute a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies, del Dlgs in commento:
la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750.000.000 di euro;
la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia:

  1. parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 euro, oppure
  2. un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di
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chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro.
Non sono soggette agli obblighi di comunicazione:

  1. le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
  2. le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
  3. le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;
  4. le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell’impresa che l’ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.
    Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, una comunicazione sull’imposta sul reddito relativa all’impresa capogruppo. Se l’impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
    Succursali aperte da un’impresa capogruppo di un paese terzo – Le succursali aperte da un’impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall’impresa capogruppo di un paese terzo o da un’impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, una comunicazione sull’imposta sul reddito relativa all’impresa capogruppo di un paese terzo o all’impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l’impresa capogruppo di un paese terzo o la società controllata dall’impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l’impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o
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l’impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
Come effettuare la comunicazione – La comunicazione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio. La comunicazione è redatta, è depositata a cura degli amministratori della società o dell’impresa, presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La stessa è pubblicata sul sito internet della società o dell’impresa tenuta a redigerla, garantendone l’accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.
Rendicontazione societaria di sostenibilità – La direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, abbreviato CSRD) si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse. Lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno si applica alle società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata.
Tali imprese includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione come tale contrassegnata, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
I revisori della sostenibilità o le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a quanto richiesto dal decreto legislativo in commento.


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