
Non è sufficiente aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per essere esclusi da una gara d’appalto. Questo è quanto stabilito dall’Anac in riferimento al Museo regionale di Messina con il parere di precontenzioso, delibera 234 del 15 maggio 2024.
Il museo aveva escluso un partecipante dall’affidamento del servizio di pulizie a causa di una violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate. “Per le gravi violazioni non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse – spiega Anac – il valore di 35.000 euro costituisce la soglia minima di punibilità, sotto la quale la violazione non può essere considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara, lasciando questa decisione alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante”. “L’unica violazione imputata alla società riguarda una contestazione dell’Agenzia delle Entrate, basata su un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi”, scrive Anac. “Il riferimento è al mancato (o inesatto) versamento dell’Ires per il periodo d’imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale, già il 2.11.2023, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito entro il termine di 30 giorni indicato nella contestazione”. “La ‘gravità’ della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei contratti pubblici – continua l’Autorità anticorruzione – riguarda gli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché l’importo non sia inferiore a 35.000 euro.
Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare per valutare discrezionalmente l’esclusione del concorrente che abbia commesso una violazione non immediatamente escludente”. Per questo motivo, il Consiglio dell’Anac ha deliberato che “l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle normative in materia di cause di esclusione, automatiche e non, per la grave violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse o contributi previdenziali. L’esclusione della società dalla gara è dunque illegittima e il relativo provvedimento deve essere annullato in autotutela”. Se la Pubblica Amministrazione non si conformerà al parere, dovrà comunicare le relative motivazioni alle parti e all’Autorità entro 15 giorni, che potrà quindi proporre ricorso.
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