
La cartella di pagamento è il mezzo con cui lo Stato esige il pagamento delle entrate pubbliche che sono state iscritte a ruolo. Il ruolo è un documento ufficiale dell’amministrazione pubblica che viene notificato al contribuente attraverso la cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che iscrive a ruolo le somme non versate nei termini stabiliti dal contribuente, derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni, avvisi di accertamento o liquidazione, e altri atti impositivi, comprese sentenze giudiziarie. Può essere anche il primo atto notificato al contribuente quando non sono previsti altri avvisi preliminari.
In aggiunta alla cartella di pagamento, per alcune tipologie di entrate, può essere notificato un avviso di accertamento esecutivo (per imposte sui redditi, IVA, IRAP, e contributi INPS). Questo avviso ha valore di titolo esecutivo e sostituisce il ruolo, eliminando la necessità della cartella di pagamento.
Cos’è l’iscrizione a ruolo?
L’iscrizione a ruolo è semplicemente un elenco periodicamente aggiornato dall’ente, contenente i nominativi dei debitori e le somme dovute. Una volta che il debito è iscritto a ruolo, l’elenco viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate che si occupa della predisposizione e notifica delle cartelle di pagamento, della riscossione delle somme, del riversamento agli enti impositori, o, in caso di mancato pagamento, dell’avvio dell’esecuzione forzata.
Emissione della cartella di pagamento
Le cartelle di pagamento vengono emesse dal concessionario della riscossione sulla base delle somme iscritte a ruolo. Quando il contribuente non effettua il versamento spontaneo delle imposte, l’Amministrazione finanziaria procede alla riscossione mediante “iscrizione a ruolo”. Il ruolo è l’elenco dei contribuenti debitori e delle somme da essi dovute, formato dall’ufficio competente per la riscossione tramite il concessionario (art. 10, primo comma, lettera a) del DPR n. 602/1973, modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).
Una volta reso esecutivo (art. 12 del DPR n. 602/1973, modificato dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999: “il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo”), il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, che prepara le cartelle di pagamento e le notifica ai debitori, “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” (art. 25, comma 1, del DPR n. 602/73).
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