Pacchetti turistici “all-inclusive”: No alla Esenzione IVA

19 Luglio 2024

I pacchetti turistici offerti dalle agenzie di viaggio, che includono servizi come trasporti, vitto e alloggio, non possono beneficiare dell’esenzione IVA. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16480 del 13 giugno 2024, che ha stabilito l’imponibilità IVA per queste prestazioni.

Unica Prestazione Imponibile

L’attività delle agenzie di viaggio che offrono pacchetti turistici completi, compresi corsi di lingua, trasporto, vitto e alloggio, deve essere trattata come una singola prestazione imponibile ai fini IVA. Pertanto, l’esenzione prevista dall’articolo 10 del DPR n. 633/1972 per le prestazioni educative non si applica a queste attività.

Il Caso in Esame

Il caso esaminato riguarda una società che offriva pacchetti turistici “tutto compreso” e li fatturava in regime di esenzione IVA, basandosi sull’articolo 10 del DPR n. 633/1972. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha contestato questa pratica, sostenendo che tali attività rientrano nell’articolo 74-ter dello stesso DPR, che disciplina l’imponibilità delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio per l’organizzazione di pacchetti turistici.

La Difesa della Società

La società ha difeso la sua posizione, affermando che i pacchetti turistici offerti dovevano essere considerati principalmente come corsi di lingua, con i servizi di trasporto, vitto e alloggio come accessori. In tal modo, riteneva che l’intera attività potesse beneficiare dell’esenzione prevista per le prestazioni didattiche.

Le Decisioni delle Commissioni Tributarie

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha inizialmente accolto la tesi della società, ma in appello la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha ribaltato questa decisione, sostenendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria. La Commissione Regionale ha evidenziato che le prestazioni fornite dalla società avevano un carattere omnicomprensivo e che la didattica era svolta all’estero da terzi, configurando l’attività come imprenditoriale e di intermediazione.

La Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ribadendo che le prestazioni accessorie di trasporto, vitto e alloggio non possono essere considerate marginali rispetto alla formazione linguistica. Pertanto, l’intera prestazione deve essere soggetta a IVA. Richiamando precedenti comunitari (Cause C-200/04, C-163/91), la Corte ha concluso che il regime di esenzione IVA non è applicabile, rendendo legittimo l’atto di accertamento emesso dall’Ufficio.

Conclusioni

Questa sentenza chiarisce che le agenzie di viaggio che offrono pacchetti “all-inclusive” devono applicare l’IVA alle loro prestazioni, non potendo beneficiare dell’esenzione prevista per le prestazioni educative. La decisione sottolinea l’importanza di considerare l’interezza del servizio offerto e di applicare correttamente le disposizioni fiscali in materia.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *