
Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) per l’applicazione dell’IVA nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica è stato esteso fino al 31 dicembre 2026, come stabilito dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, successivamente convertito nella legge n. 122 del 4 agosto 2022.
Con il principio di diritto n. 2/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di aggiornamento dei prezzi relativi all’energia elettrica ceduta con conseguente aumento della base imponibile, i maggiori compensi ricevuti per cessioni avvenute prima del 2015 devono essere fatturati ordinariamente, con addebito dell’IVA in rivalsa. Questo perché, all’epoca, tali operazioni non erano state soggette al regime di inversione contabile.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che, dal 2015, il reverse charge si applica anche alle cessioni di gas e di energia elettrica effettuate verso un soggetto passivo-rivenditore, come definito dall’articolo 7-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972. Questo principio è in linea con quanto già espresso nella risoluzione n. 36/E del 2011, relativa all’applicazione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di reverse charge non si applica alle note di credito riferite a fatture emesse prima dell’entrata in vigore di tale regime, mantenendo così una chiara distinzione tra le operazioni soggette a inversione contabile e quelle precedenti.
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