
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021, introduce nuove disposizioni sulla disciplina IVA nei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.
Articolo 1, Comma 1
Le cessioni di beni, effettuate tramite trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino, nonché i servizi connessi, realizzati da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.
Invio di Beni a San Marino
È equiparato alle cessioni suddette l’invio di beni nel territorio di San Marino, tramite trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto.
Introduzione di Beni in Italia da San Marino
Per l’introduzione di beni nel territorio italiano provenienti da San Marino, l’IVA è assolta secondo quanto previsto dall’articolo 71 del DPR n. 633 del 1972 e dal presente decreto.
Articolo 2
Per le cessioni di beni nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino, previste dall’articolo 71 del DPR n. 633 del 1972, la fattura e la nota di variazione devono essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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